LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che il procuratore generale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 per violazione degli artt. 111 e 112 della Carta costituzionale nonche' del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Carta stessa; Ritenuto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione cosi' sollevata; Ritenuto che il procuratore generale ha rilevato: che, sotto il primo profilo, l'inappellabilita' da parte del p.m. delle pronunce di proscioglimento adottate in primo grado non pare conforme alla previsione di parita' delle parti di cui al richiamato art. 111, comma secondo della Costituzione e che a tal fine non puo' opporsi che analoga inappellabilita' e' prevista anche per l'imputato posta l'intuitiva differenza delle rispettive posizioni rispetto ad una pronuncia di proscioglimento; ancora che appare evidente la violazione dell'art. 112 della Costituzione considerato che nell'esercizio dell'azione penale deve ritenersi compresa la possibilita' di coltivare la stessa in posizione di parita' fino all'esito definitivo del giudizio; ancora che la normativa in esame appare in contrasto con la razionale necessita' di riformare una pronuncia giurisdizionale, di primo grado che - per i motivi e le contingenze piu' disparate attinenti al giudice ed alla sua attivita' - possa cadere nella patologia della giurisdizione per cui impedire per legge al pubblico ministero - organo di giustizia - di cercare anche mediante l'appello di correggere, pure quando si tratti di rivalutare le medesime risultanze processuali, un evidente errore valutativo del giudice di merito o di rimuovere una decisione ingiusta non puo' che significare porre irragionevolmente un ostacolo a che l'esercizio della giurisdizione tenda effettivamente a realizzare le esigenze di giustizia; Ritenuta la questione cosi' sollevata no manifestamente infondata;